Si riportano di seguito alcuni chiarimenti ai fini di una corretta compilazione della domanda di mobilità per il personale docente.
1. Il vincolo triennale riguarda solo due categorie di docenti:
– immesso in ruolo (anche solo giuridicamente) dall’a.s. 2023/24
– tutti i docenti che nell’a.s. 23/24 o 24/25 hanno ottenuto un qualsiasi movimento su scelta puntuale di scuola.
2. Deroghe: chi rientrerà nel vincolo ma fruisce delle deroghe:
può presentare qualsiasi tipologia di domanda (anche di passaggio se ha i requisiti).
quando si ha la deroga per ricongiungimento al genitore (over 65) o al figlio (fino a 16 anni) o per assistenza al familiare, è importante che la prima preferenza espressa nella domanda sia il comune (o sub comunale) sintetico della residenza del familiare (anche preceduto dalle singole scuole). Se si omette la preferenza sintetica la domanda non sarà convalidata. Se si ha disabilità personale bisogna inserire il comune della propria residenza.
il docente coniugato, ai fini dell’ottenimento dei 6 punti per esigenze di famiglia, deve obbligatoriamente ricongiungersi al coniuge. Pertanto, se si ha la deroga, per esempio, per il genitore, la prima preferenza è il comune del genitore, ma poi nelle esigenze di famiglia deve indicare il comune del coniuge (il punteggio lo avrà per le scuole relative al comune del coniuge indipendentemente dalla posizione delle stesse espresse nella domanda).
3. L’anno di nomina giuridica coperto da servizio nel proprio ruolo di almeno 180 GG va indicato nel riquadro degli anni di ruolo
Per esempio, il docente assunto da GPS I fascia sostegno con decorrenza economica 2024/25 e giuridica 2023/24, indica il 2023/24 come anno di ruolo a tutti effetti (e lo riporta negli anni del sostegno ai fini del raddoppio).
4. Precedenze.
È importante non confondere le deroghe con le precedenze.
Le precedenze sono indicate nell’art 13 e sono più restrittive rispetto alle deroghe.
5. Gli anni di nomina con contratto a tempo finalizzato al ruolo rientrano nei tre anni del vincolo.
Pertanto, per esempio, il docente assunto in ruolo il 1/9/23 dallo straordinario bis non ha vincoli perché ha svolto l’anno a tempo determinato nel 2022/23. In questo caso si ricorda che per tali docenti l’anno a tempo determinato è un anno di pre ruolo perché non è retrodatato giuridicamente (come invece avviene per i docenti da GPS I fascia).
6. Gli assunti in ruolo 1/9/24 con nomina giuridica e in attesa di sede definitiva (è stata assegnata loro solo la provincia): producono domanda di trasferimento senza deroghe (non bisogna quindi allegare l’allegato G). Pertanto, possono esprimere preferenze anche per altre province rispetto a quella di immissione in ruolo.
N.B. in questo caso io consiglio di far comunque esprimere preferenze provinciali, in subordine a quelle interprovinciali, in modo da evitare per quanto possibile una sede d’ufficio (nel caso in cui non si ottenga una preferenza interprovinciale).
Se non presentano domanda il sistema li assegna d’ufficio a punteggio zero.

