In questi ultimi due casi il pensionamento avviene d’ufficio con comunicazione agli interessati entro il 29 febbraio 2024.
CHI POTRA’ PERMANERE IN SERVIZIO OLTRE IL 67° ANNO DI ETA’
- Coloro che compiranno 67 anni entro il 31 agosto 2024 e, alla stessa data, non hanno il minimo contributivo previsto per l’accesso al trattamento pensionistico (20 anni). Costoro chiederanno al dirigente scolastico della scuola il trattenimento in servizio fino al raggiungimento dei 20 anni di contribuzione. L’età per il trattenimento in servizio è fissata massimo a 71 anni;
- Coloro che si trovano a gestire progetti internazionali in lingua straniera. Potranno essere trattenuti massimo per tre anni.
La richiesta di permanenza in servizio al dirigente scolastico dovrà essere presentata entro il 23 ottobre 2023.
Gli Ambiti territoriali e le Istituzioni scolastiche, ciascuno per le proprie competenze, invieranno i dati relativi ai pensionandi, con cadenza settimanale, mediante l’applicativo Nuova Passweb entro il 12 gennaio 2024. Solo in via del tutto eccezionale, per le istituzioni scolastiche che ancora non utilizzano l’applicativo Nova Passweb, è consentito inserire i dati dei cessandi al SIDI entro il 31 dicembre 2023. A decorrere da 01 gennaio 2024, infatti, anche per il personale del pubblico impiego, scuola compresa, per i contributi non presenti in banca dati, scatta la prescrizione in base alla Legge n° 14 del 24 febbraio 2023.
Per la fruizione dell’APE sociale, coloro che posseggono i requisiti entro il 31 dicembre 2023 potranno presentare istanza cartacea di dimissioni al dirigente della scuola di servizio entro il 31 agosto 2024. La stessa cosa vale per i lavoratori precoci e per coloro che svolgono attività usuranti (docenti dell’Infanzia e della scuola Primaria). Ricordiamo brevemente quali sono i requisiti per avere diritto all’APE sociale: 1) soggetti disabili con invalidità uguale o superiore al 74%, con età anagrafica di anni 63 e con contribuzione minima di anni 30; 2) soggetti che assistono perenti disabili in situazione di gravità, con gli stessi requisiti precedenti.
Per quanto riguarda l’erogazione della buonuscita (TFS/TFR), coloro che vanno in pensione con Quota 100, 102 e 103 possono chiedere l’anticipo della liquidazione, fino a 45.000,00 euro, ad istituti di credito convenzionati con Inps. Tutti gli altri, se nella domanda di pensione da inviare all’Inps hanno manifestato la volontà di aderire al fondo credito, potranno avere l’anticipo della liquidazione pagando all’Inps 1% di interesse.
Per dovere di chiarezza, si ricorda che il pensionamento per Quota 100, 102, 103 e opzione donna potrà essere richiesto in subordine alla pensione anticipata.

