L’obbligo di reperibilità resta anche dopo la visita fiscale e nei festivi

Sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stato pubblicato il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n 206 del 2017 con cui sono state regolamentate le modalità di svolgimento delle visite fiscali nonché di accertamento delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici.

L’art. 3 del decreto, rubricato “fasce orarie di reperibilità”, prevede che “in caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”. Le disposizioni entreranno in vigore il 13 gennaio 2018.Rispetto al precedente DPCM 206/2009, espressamente abrogato dalle nuove disposizioni, segnaliamo che non è più previsto il venir meno dell’obbligo di reperibilità nel caso in cui sia stata già effettuata la visita fiscale.