Organico dell’autonomia


Con il nuovo anno scolastico entra in vigore a pieno  regime l’organico dell’autonomia, previsto dalla legge 107 e finora applicato in forma transitoria nell’anno scolastico 2015-2016.
La messa a regime, che avrebbe potuto costituire un’ occasione vera  per la scuola pubblica di rispondere concretamente alle esigenze formative espresse  dai   diversi territori, rischia di trasformarsi, come evidenziato dalla UIL,  in uno strumento a potenzialità limitata a causa di una interpretazione burocratica e centralistica, impigliata in lacci e laccioli, che inibisce la valorizzazione professionale dei docenti, da considerarsi, insieme al personale ATA, quali uniche risorse certe del nostro sistema di istruzione. 

 

Le valutazioni della UIL Scuola

 


Già con la nota del 14 settembre scorso, pubblicata sul nostro sito, la Uil scuola, ha dato una lettura politica dell’operato del Miur, considerando la nota ministeriale più che un possibile strumento di supporto alle scuole un ulteriore tentativo per dire, all’interno ma soprattutto all’esterno, che tutto va bene mentre nelle scuole persistono situazioni di criticità.
Nella nota ministeriale:

–          manca un chiaro riferimento ai compiti, alle funzioni e alla centralità degli organi collegiali;

–          manca un riferimento alla normativa sull’autonomia scolastica;

–          si stabilisce che è possibile nominare i supplenti solo per sostituire i docenti impegnati su ore curricolari, sancendo di fatto una netta divisione dei due organici e il diverso peso che si assegna all’organico dell’autonomia.

 

Il nostro impegno

 


Ben prima della  istituzione dell’autonomia scolastica  la UIL si è interrogata sui vincoli e le ristrettezze dei criteri per l’individuazione degli organici. Una vittoria è sembrato nel 1997 il riferimento che la legge delega 59 introdusse in merito all’organico funzionale.  Ci sono voluti anni e anni di tagli per ristabilire un principio molto semplice, per fare una buona scuola occorre garantire un uso flessibile delle risorse professionali, assegnate alle scuole  per realizzare pienamente  i piani dell’offerta formativa.   Dopo 19 anni tale principio sembra cominciare a concretizzarsi ma la  soluzione adottata continua a creare problemi.

Dopo un primo anno in cui la possibilità di far coincidere la domanda di professionalità delle scuole e la competenza professionale docente ha portato, ad esempio,  un numero non equilibrato di docenti relativamente a classi di concorso coerenti con il PTOF delle singole scuole assegnando finanche docenti di scuola secondaria di secondo grado alla scuola primaria, anche in questa fase di avvio d’anno si stanno ripresentando ulteriori e nuovi  problemi; i ritardi nell’assegnazione delle cattedre, le  rare procedure di conciliazione,  la conclusione rallentata dei concorsi a cattedre determinano un uso distorto  dei docenti, particolarmente di quelli assegnati all’organico di potenziamento, abbandonati a se stessi o utilizzati come “tappabuchi” , senza un orario certo, con l’accantonamento di tutti i progetti educativi con cui in un primo tempo  sono stati chiamati a confrontarsi.

 La UIL rimarca infine un aspetto  che a suo tempo abbiamo fortemente contestato  – chi legge deve sapere  –  la scelta unilaterale dell’amministrazione di sottrarre risorse professionali all’organico potenziato per destinarlo a non meglio definiti progetti nazionali, sottraendoli alla disponibilità delle scuole, senza nessuna trasparenza, con finalità oscure e modalità di individuazione dei destinatari tutte da chiarire. I posti a ciò destinati sono  730 .

A tutti  i docenti, a tutti i collegi e  tutte le  RSU dedichiamo questo lavoro  affinché  possano avere un quadro  chiaro di riferimento giuridico , gli ambiti dell’autonomia praticabili,  la tutela dei diritti, individuali e collegiali oltre che di natura contrattuale, che riguardano tutti i docenti di ruolo in servizio senza distinzione alcuna.

 

Riferimenti normativi

 

La materia è regolata dai commi da 63 a 69 dell’art. 1 della Legge 107/15.
Sulla base della citata legge, il Miur, in data 5 settembre 2016, ha emanato la nota n.2852 con la quale, dopo la prima applicazione nell’anno scolastico 2015/16, fornisce indicazioni alle scuole sulla sua applicazione a regime.

 
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